Autenticazione di copia
Data: 20/08/2009
Descrizione: Il cittadino può consegnare agli uffici della Pubblica Amministrazione, al posto dell'originale di un atto o documento, la sua copia autenticata.
L'autenticazione consiste nell'attestazione scritta dal funzionario (funzionario addetto al ricevimento o funzionario incaricato dal sindaco o notaio, o cancelliere del tribunale), alla fine della copia, della conformità all'originale esibito per il confronto e la verifica. Il cittadino per la presentazione di documenti o attestati in occasione di partecipazioni a concorsi potrà evitare di autenticare tutte le copie, sarà sufficiente che lo stesso dichiari che la copia è conforme all'originale; stessa modalità vale per le copie delle pubblicazioni, in questo caso si ricorrerà ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non autenticate in quanto collegata ad una istanza. Qualora l'originale sia depositato presso un ufficio della P. A. l'autenticazione va richiesta all'ufficio che ha in deposito l'atto.
Nel caso in cui l’originale sia soggetto a imposta di bollo, anche la copia conforme lo sarà nella stessa misura.
Non sono autenticabili: le foto, gli atti e copie di documento già resi conformi all'originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni.
Normativa di riferimento: T. U. 445 del 28.12.2000
Requisiti richiesti: Piena capacità di agire (in caso di minore o incapace la dichiarazione può essere fatta dal genitore o dal tutore)
Documenti da presentare: Originale e copia, documento d'identificazione valido.